Le norme che definiscono l’argomento sono la Legge regionale n. 15/2018 (legge quadro sugli incendi boschivi) e il D.L. 69/2023 convertito in Legge n.103/2023.
La combinazione di tali norme dispone le limitazioni su tutto il territorio regionale, circa l'abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle attività agricole e selvicolturali secondo differenti disposizioni di calendario e di zona.
In particolare, il comune di Ternengo compare nella zona regionale IT0120 e pertanto, secondo le disposizioni, è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali dal 16 aprile al 30 giugno e dal 1° al 14 settembre, se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi, per motivi di lavoro (con un massimo di 3 metri steri/ettaro/giorno), mantenendosi a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti.
I comuni e le amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in caso di condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o nel caso di rischio per la salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili.
In caso di avvistamento di incendio boschivo si invita a chiamare il numero di emergenza unificato 112.
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