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Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
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Trasparenza amministrativa
Descrizione
Sezione relativa a dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati, come indicato all'art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/2013.
Misure organizzative per l’acquisizione d’ufficio dei dati e per il controllo delle dichiarazioni sostitutive:
dal 1° gennaio 2012 è in vigore la nuova disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrative” e art.15 della legge n.183 del 12.11.2011 e s.m.i.).
Di seguito si riporta, in sintesi, quanto previsto dalla predetta normativa:
a) le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
b) i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, dalle autodichiarazioni e dalle autocertificazioni degli interessati (articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000);
c) sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;
d) le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; l’acquisizione delle informazioni è effettuata mediante richiesta da trasmettere all’Amministrazione certificante esclusivamente per via telematica (email o pec), come indicato all'art. 43, comma 3 del D.P.R. 445/2000, modificato in tal senso dal D.L. 69/2013, art. 14, comma 1 ter. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax (art. 47, comma 2, lettera c del D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale");
e) le pubbliche amministrazioni, in alternativa all’acquisizione d’ufficio delle informazioni, sono tenute ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;
f) la mancata risposta alle richieste di controllo di altre pubbliche amministrazioni entro trenta giorni, costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;
g) ciascuna amministrazione è tenuta ad individuare un ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e le misure organizzative per l’acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli, da pubblicare sul sito istituzionale.
Collegamenti
Procedimenti: tipologie e dichiarazioni sostitutive e acquisizione dei dati
Uffici comunali
ACCESSO CIVICO
Pagina aggiornata il 09/06/2026 11:41
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